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Comune di Oliva Gessi

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I.C.I. Anno 2010 - Indicazioni per i contribuenti

La Legge 24 Luglio 2008, n. 126 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 27 Maggio 2008 n. 93, in vigore dal 29.5.2008, che ha introdotto, con l'art. 1, l'esenzione dall'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle Cat. A1, A8, A9.

Di seguito, si confermano le indicazioni essenziali al fine di consentire ai cittadini interessati il corretto adempimento per gli immobili siti a Oliva Gessi:

ESEMPIO 1: Il cittadino che possiede n. 1 immobile adibito ad abitazione principale (CIOÈ QUELLA NELLA QUALE IL CONTRIBUENTE, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., DIMORA ABITUALMENTE), accatastato in Cat. “A” e solo n. 1 pertinenza (p.es.: garage, box, cantine private, ecc.), accatastata in Cat. “C”, non deve effettuare il versamento dell’I.C.I., a decorrere dall'anno 2008;

ESEMPIO 2: Il cittadino che possiede n. 1 immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in Cat. “A”, e n. 2 pertinenze o più, accatastate in Cat. “C”, ha l’obbligo di effettuare il versamento dell’I.C.I. da calcolare a partire dalla pertinenza n. 2 e successive, applicando l’aliquota del 7 per mille in vigore dal 1° Gennaio 2008, ai sensi del regolamento comunale ICI vigente;

ESEMPIO 3: Il cittadino residente in Oliva Gessi che possiede immobili accatastati in Cat “A” e NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ovvero non vi dimora abitualmente) e relative pertinenze accatastate in Cat. “C”, ha l’obbligo di effettuare il versamento dell’I.C.I. applicando su tutti i predetti immobili l’aliquota del 7 per mille in vigore dal 1° Gennaio 2008, ai sensi del regolamento comunale ICI vigente.

 

Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 126 D.L. 27 Maggio 2008, n. 93
Aliquote I.C.I.

Anno 2008

Conferma Aliquote Anno 2009

Conferma Aliquote Anno 2010
 

Valori delle aree fabbricabili ai fini degli accertamenti I.C.I.

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2010

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili valido a decorrere dal 1° gennaio 2008 Regolamento I.C.I.

 
Modello di dichiarazione I.C.I. vigente, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Modello di dichiarazione I.C.I.

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione I.C.I. Istruzioni I.C.I.

L'ICI deve essere versata in due rate:

  1. la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
  2. la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola su base annua, applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo dall'importo ottenuto quanto versato in acconto a giugno.

E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

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