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I.C.I. Anno 2010 - Indicazioni per i contribuenti La Legge 24 Luglio 2008, n. 126 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 27 Maggio 2008 n. 93, in vigore dal 29.5.2008, che ha introdotto, con l'art. 1, l'esenzione dall'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle Cat. A1, A8, A9. Di seguito, si confermano le indicazioni essenziali al fine di consentire ai cittadini interessati il corretto adempimento per gli immobili siti a Oliva Gessi: ESEMPIO 1: Il cittadino che possiede n. 1 immobile adibito ad abitazione principale (CIOÈ QUELLA NELLA QUALE IL CONTRIBUENTE, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., DIMORA ABITUALMENTE), accatastato in Cat. “A” e solo n. 1 pertinenza (p.es.: garage, box, cantine private, ecc.), accatastata in Cat. “C”, non deve effettuare il versamento dell’I.C.I., a decorrere dall'anno 2008; ESEMPIO 2: Il cittadino che possiede n. 1 immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in Cat. “A”, e n. 2 pertinenze o più, accatastate in Cat. “C”, ha l’obbligo di effettuare il versamento dell’I.C.I. da calcolare a partire dalla pertinenza n. 2 e successive, applicando l’aliquota del 7 per mille in vigore dal 1° Gennaio 2008, ai sensi del regolamento comunale ICI vigente; ESEMPIO 3: Il cittadino residente in Oliva Gessi che possiede immobili accatastati in Cat “A” e NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ovvero non vi dimora abitualmente) e relative pertinenze accatastate in Cat. “C”, ha l’obbligo di effettuare il versamento dell’I.C.I. applicando su tutti i predetti immobili l’aliquota del 7 per mille in vigore dal 1° Gennaio 2008, ai sensi del regolamento comunale ICI vigente.
L'ICI deve essere versata in due rate:
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. |





