Anno 2008 - Proroga della validità:
L'art. 31 del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 Agosto 2008, n. 133, entrato immediatamente in vigore, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della carta di identità.
Le carte di identità scadute fino al 25 Giugno 2008 compreso, devono essere rilasciate ex novo e avranno durata automatica di 10 anni.
Nel caso di carte di identità che compiono la scadenza quinquennale a far data dal 26 Giugno 2008 e oltre, le stesse saranno convalidate per gli ulteriori 5 anni apponendo sul documento la seguente "apostilla":
"validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008, n. 112 fino al ...".
Per l'apposizione della convalida, i cittadini interessati possono presentarsi presso l'ufficio anagrafe nei consueti orari di apertura al pubblico. Il documento da prorogare può essere esibito anche da persona diversa dal titolare e l'adempimento è assicurato a vista.
Poichè alcuni Stati non riconoscono il sopra descritto istituto di proroga, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero degli Affari Esteri, ha diramato istruzioni ai Comuni affinchè ai cittadini che devono recarsi all'estero venga rilasciata una nuova Carta di Identità, avente validità decennale, in sostituzione del documento da prorogare.