A chi è rivolto

Anno 2012 - Nuova scadenza nel giorno e mese di nascita del titolare:

L'art. 7 del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5 ha introdotto nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti di identità. Il comma 1 prevede che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe prevista per il documento medesimo.

Ad esempio, se il titolare è nato il 1° Maggio e la scadenza decennale della carta d’identità è il 10 Febbraio 2022, la nuova scadenza sarà il 1° Maggio 2022.

La nuova disposizione si applica solo ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del sopraccitato decreto legge, ovvero dal 10 Febbraio 2012.

Con apposita circolare del 10 Febbraio 2012, il Ministero dell’Interno ha chiarito che la nuova modalità di scadenza non si applica in caso di proroga della carta d’identità.

Descrizione

Anno 2012 - Indicazione del nome dei genitori per i minori di 14 anni:

L’art. 40 del D.L. 24 Gennaio 2012, n. 1 ha modificato nuovamente l’art. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

La norma prevede che la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

Come fare

Anno 2011 - Rilascio ai minori di 15 anni:

L’art. 10 del D.L. 13 Maggio 2011, n. 70 ha modificato l’art. 3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 Giugno 1931, n. 773.

La nuova norma ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità (prima fissato in anni quindici), per cui il documento ora può essere richiesto da tutti i cittadini aventi la residenza o la dimora nel Comune.

Sono state stabilite, inoltre, le seguenti fasce di validità temporale della carta di identità, diverse a secondo dall’età del richiedente:
- tre anni, se rilasciata ai minori di anni tre;
- cinque anni, se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
- dieci anni, per i maggiori di età.

Cosa serve

La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto i 12 anni di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori valida per l’espatrio, occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.

Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E’ opportuno munirsi di un documento che comprovi la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l’indicazione della paternità e maternità.

Se, nei viaggi all’estero, il minore non è accompagnato da un genitore, è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall’Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Cosa si ottiene

Anno 2008 - Proroga della validità:

L'art. 31 del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 Agosto 2008, n. 133, entrato immediatamente in vigore, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della carta di identità.

Le carte di identità scadute fino al 25 Giugno 2008 compreso, devono essere rilasciate ex novo e avranno durata automatica di 10 anni.

Nel caso di carte di identità che compiono la scadenza quinquennale a far data dal 26 Giugno 2008 e oltre, le stesse saranno convalidate per gli ulteriori 5 anni apponendo sul documento la seguente "apostilla":
"validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/06/2008, n. 112 fino al ...".

Per l'apposizione della convalida, i cittadini interessati possono presentarsi presso l'ufficio anagrafe nei consueti orari di apertura al pubblico. Il documento da prorogare può essere esibito anche da persona diversa dal titolare e l'adempimento è assicurato a vista.

Poichè alcuni Stati non riconoscono il sopra descritto istituto di proroga, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero degli Affari Esteri, ha diramato istruzioni ai Comuni affinchè ai cittadini che devono recarsi all'estero venga rilasciata una nuova Carta di Identità, avente validità decennale, in sostituzione del documento da prorogare.

Tempi e scadenze

Per maggiori informazioni sulla validità dei documenti per l'espatrio, è possibile consultare le notizie fornite dal sito viaggiare sicuri e curate dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'A.C.I.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Struttura 1

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio.pdf [.pdf 22,52 Kb - 18/01/2024]

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Ultimo aggiornamento pagina: 22/02/2024 15:28:31

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