L’art. 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii. ha disposto l’istituzione, presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello, di un Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale;
Tutti gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell’Albo, devono presentare apposita domanda entro la data del 31 ottobre di ogni anno.
L’iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
1) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
2) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
3) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
4) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
5) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
6) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Gli elettori già iscritti nell’Albo dei presidenti di seggio possono chiederne la cancellazione, per gravi e documentati motivi, utilizzando il modello anch’esso disponibile sul presente sito.